Secondo i Giudici:
.. Deve, infatti, rilevarsi che, alla luce della normativa primaria e secondaria susseguitasi in argomento, e costituita dal dlgs n. 4 del 2008, nella parte in cui esso ha modificato l’art. 183 del dlgs n. 152 del 2006, introducendo in esso la lettera mm), ove è dettata la nozione di centro di raccolta, nonché dal dm 8 aprile 2008 e 13 maggio 2009, parzialmente modificativo del precedente, deve convenirsi che l’attività concernente attivazione e gestione dei centri di raccolta, cui come si vedrà deve essere assimilata quella avente ad oggetto la istituzione e conduzione delle ecopiazzole, non sia più assoggettata alla autorizzazione regionale in quanto la realizzazione di essi è soggetta unicamente all’approvazione del Comune territorialmente competente; l’attivazione e la conduzione di un centro di raccolta, non richiede, pertanto, alcuna autorizzazione regionale non potendo questo essere classificato alla stregua degli impianti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, per i quali continua, invece, a rendersi necessaria l’autorizzazione regionale (così, in termini: Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2013, n. 1690; idem Sezione III penale, 9 maggio 2011, n. 17864).
… Deve conseguentemente escludersi che, al di fuori dell’ipotesi contemplata dal legislatore, la predisposizione di aree attrezzate per il conferimento di rifiuti astrattamente riconducibili ad un generico concetto di ecopiazzola o isola ecologica possa ritenersi sottratta alla disciplina generale sui rifiuti, poiché l’intervento del legislatore ha ormai definitivamente delimitato tale nozione prevedendo, peraltro, una regime autorizzatorio e gestionale che, come si è visto, consente il conferimento ai centri di raccolta di un’ampia gamma di rifiuti in maniera controllata. In tutti i casi in cui non vi sia corrispondenza con il modello dettato dal legislatore dovrà procedersi ad una valutazione dell’attività in tal modo posta in essere secondo i principi generali in materia di rifiuti, ivi compreso l’assoggettamento della attività di loro raccolta ad apposita autorizzazione (Corte di cassazione, Sezione III penale, 14 gennaio 2013, n. 1690).