L’ordinamento nella sua versione attuale non prevede alcuna deroga specifica a favore dei centri di raccolta per quel che riguarda i tre principali adempimenti previsti nel campo della gestione dei rifiuti:
In merito alle lettere a) e b) il d. Lgs 152/2006 (articolo 189, comma 3 e articolo 190, comma 1) ne stabilisce l’obbligatorietà per “Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti”.
Con riferimento ai registri, preme evidenziare il fatto che i modelli IA e IB, introdotti dal DM 8 aprile 2008, non possono in alcun modo essere considerati equivalenti al registro di carico e scarico, visto che assolvono ad altri fini (contabili, come abbiamo visto) e, comunque, nessuna norma ne dichiara la equipollenza.
Il d. Lgs 152/2006 stabilisce che le annotazioni di carico e scarico per i soggetti che che effettuano la raccolta e il trasporto devono essere fatte “almeno entro dieci giorni lavorativi dalla effettuazione del trasporto”, consentendo così ai centri di raccolta di registrare quindi il carico e lo scarico dei rifiuti contestualmente, al momento dell’uscita dei rifiuti. Sempre in base all’articolo 190, comma 3, d. Lgs 152/2006, i registri devono essere tenuti “presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta”.
Il quadro cambierà (se e) quando il SISTRI diventerà effettivamente operativo. Al verificarsi di tale condizione il d. Lgs 205/2010 lega infatti l’entrata in vigore di un nuovo comma 9 dell’articolo 190, che stabilisce l’espressa esenzione delle operazioni di gestione dei centri di raccolta dagli obblighi relativi al registro limitatamente ai rifiuti non pericolosi, e “conferma” per i rifiuti pericolosi la legittimità della registrazione contestuale del carico e dello scarico al momento dell’uscita dei rifiuti dal centro di raccolta, in maniera cumulativa per ciascun Codice dell’elenco dei rifiuti. Per i rifiuti pericolosi l’obbligo del registro continuerà quindi ad esistere.
In merito al punto c) (Formulario di Identificazione dei Rifiuti, FIR), si deve osservare che, almeno “in entrata”, per il “trasporto” dei rifiuti al centro di raccolta le imprese devono produrre il FIR regolarmente firmato e timbrato per accettazione dai responsabili della struttura, ciò ai sensi dell’art. 193, comma 4, del d. Lgs 152/2006
Si precisa che la deroga al FIR è prevista solo in tre occasioni:
1) trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico (la circolare MinAmbiente del 4 agosto 1998 precisa che, al di fuori del territorio del Comune per il quale il servizio è gestito, la deroga si applica solo per il conferimento agli impianti di recupero/smaltimento indicati nell’atto di affidamento da effettuarsi con lo stesso mezzo che ha effettuato la raccolta);
2) trasporto di di rifiuti non pericolosi trasportati dal produttore dei rifiuti stessi, “in modo occasionale e saltuario”, che non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri (a tal proposito si segnala, da ultimo, la sentenza 14 luglio 2016, n. 29975 della Corte di Cassazione che, con riguardo al trasporto illecito e all’ occasionalità della condotta, afferma che il trasporto “occasionale” va inteso nel senso rigoroso di operazione oggettivamente isolata e del tutto priva di collegamento rispetto ad una stabile o, anche solo, continuativa attività di gestione di rifiuti, o comunque scollegata da una fonte stabile di produzione del rifiuto stesso);
3) trasporto di rifiuti speciali da attività agricole e agroindustriali, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi, in modo occasionale e saltuario e finalizzato al conferimento al gestore del servizio pubblico, previa convenzione, a condizione che tali rifiuti non eccedano la quantità di 30 chilogrammi o di 30 litri.
E questo anche alla luce del d. Lgs 205/2010 che, introducendo una deroga espressa all’obbligo del formulario nel caso di “trasporto di rifiuti urbani effettuato dal produttore degli stessi ai centri di raccolta”, che entrerà in vigore solo con l’operatività del SISTRI, non fa altro che confermare, indirettamente, l’attuale vigenza dell’obbligo in questione.
All’operatività del SISTRI è anche legata la decorrenza di un nuovo art. 188ter il quale stabilisce che i centri di raccolta non sono obbligati ad iscriversi al nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ma possono aderire al nuovo sistema su base volontaria.