• A.I.A. – dissenso qualificato, ricorso al Consiglio dei Ministri e principio di precauzione

     

    I ricorrenti lamentano che in sede di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale la Regione Umbria non avrebbe tenuto conto del “dissenso qualificato” del Sindaco di Terni, emesso ai sensi del comma 3 dell’art. 14 quater della legge 241/1990 e suffragato, a loro giudizio, da evidenze scientifiche, dovendosi eventualmente rimettere il procedimento al Consiglio dei Ministri.

    Secondo il Collegio il motivo è destituito di fondamento. Osserva infatti il Collegio che il dissenso espresso da una amministrazione in sede di conferenza di servizi ex art. 14 quater della legge 241/1990, <<deve rispondere ai principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, predicati dall’articolo 97 della Costituzione, non potendo limitarsi ad una mera sterile opposizione al progetto in esame, ma dovendo essere “costruttivo”>>; in altri termini, esso <<deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso>> Nell’ultima seduta della conferenza di servizi del 10 febbraio 2017, il Sindaco del Comune di Terni ha dichiarato che << al momento, non vi siano le condizioni per dettare le prescrizioni di cui all’art.217 del Regio Decreto 1265/34 funzionali alla adozione del provvedimento AIA, mancandone, così come riportato in premessa, i necessari elementi costitutivi e pertanto si dichiara contrario al rilascio dello stesso provvedimento AIA>>. Ritiene il Collegio che tale posizione non possa essere considerata legittima e rappresenti un mero dissenso di massima, espressione di una posizione meramente interlocutoria che rinvia surrettiziamente la manifestazione definitiva della volontà a un tempo successivo alla chiusura della conferenza e che non può pertanto essere valutata in termini negativi, in quanto proveniente da amministrazione che ha sostanzialmente dichiarato di non essere in grado di esprimersi.

    Inoltre i Giudici ritengono che:

    Né a diverse conclusioni in merito può condurre il rapporto scientifico S.E.N.T.I.E.R.I. depositato da parte ricorrente, trattandosi di studio che valuta la mortalità nelle aree individuate come SIN (i.e. siti di interesse nazionale) ai fini della loro bonifica (ricercando le correlazioni delle malattie alle tipologie di inquinanti associati allo specifico sito e quindi alla causa dell’inquinamento) e non è quindi pertinente al caso di specie, atteso che l’impianto di Terni Biomassa non ricade nell’ambito di detta tipologia di aree all’interno del territorio comunale.

    Non è pertanto ravvisabile alcuna violazione dell’invocato principio di precauzione, il quale <<presuppone l’esistenza di un rischio specifico all’esito di una valutazione quanto più possibile completa, condotta alla luce dei dati disponibili che risultino maggiormente affidabili e che deve concludersi con un giudizio di stretta necessità della misura>> (Consiglio di Stato, sez. V, 27-12-2013, n. 6250); rischio non ravvisabile nella fattispecie in esame, attesa l’assenza di qualsivoglia documento, studio o parere scientifico che dimostri la pericolosità ambientale dell’impianto Terni Biomassa in regime di AIA.

     

    Qui la sentenza TAR Umbria 2019 79

     

     

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