Secondo i Giudici:
In materia di reati ambientali – a seguito delle modifiche apportate all’art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 (recante Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali) – la condotta di chi, essendo in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni, è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione. (Fattispecie di impianto di compostaggio, gestito in violazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione integrata ambientale)
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 16673
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