Secondo i Giudici
… I rilievi sollevati dal ricorrente avverso tale affermazione sono, peraltro, manifestamente infondati, in quanto le acque meteoriche da dilavamento sono costituite dalle sole acque piovane che, cadendo al suolo, non subiscono contaminazioni con sostanze o materiali inquinanti (Sez. 3, n. 2832 del 02/10/2014, Mele, Rv. 263173; conf. Sez. 3, n. 40191 del 11/10/2007, Schembri, Rv. 238056), e non anche quelle contaminate, come nella specie, da sostanze o materiali inquinanti (cioè dai rifiuti pericolosi presenti nell’area nella disponibilità della ….. , caratterizzata dall’inadeguatezza dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche), che non consentono di qualificare i reflui come acque di dilavamento o di prima pioggia, trattandosi invece di reflui industriali (tali dovendo considerarsi le acque meteoriche a seguito della contaminazione con i rifiuti pericolosi stoccati nel deposito della ….. ), di cui è stato realizzato uno scarico nel suolo e nel sottosuolo in mancanza di autorizzazione.
Per la configurabilità del reato non è, poi, necessaria la contaminazione del suolo o del sottosuolo, cosicché i rilievi sollevati dal ricorrente a proposito del mancato accertamento di tale aspetto sono privi di concludenza rispetto alla ipotesi di reato contestata.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 28725
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