L’affidamento diretto in house del servizio rifiuti è illegittimo se la società affidataria non svolge in via “prevalente” l’attività in favore del Comune socio affidante ai sensi delle norme e della giurisprudenza UE.
Lo ha deciso il Consiglio di Stato (sentenza 18 agosto 2017, n. 4030) annullando l’affidamento diretto in house del servizio del ciclo integrato di rifiuti urbani da parte di un Comune dell’Abruzzo a una società di cui il Comune era socio. Perché sia legittimo l’affidamento in house senza gara occorre che la società affidataria svolga in maniera prevalente la sua attività nei confronti degli Enti soci (requisito della “prevalenza” sancito dalla Giurisprudenza Ue e ora “codificato” anche dall’articolo 5, Dlgs 50/2016 che ora fissa la “prevalenza” nell’80%).
Nel caso di specie invece la società in questione svolgeva il 50% della propria attività in favore di Enti terzi non soci. È irrilevante, sostengono i Giudici, il fatto che tale attività “esterna” fosse imposta alla società da un provvedimento autoritativo, nella specie una autorizzazione integrata ambientale (Aia) regionale che conformemente ai principi di autosufficienza, prossimità e sussidiarietà) imponeva di trattare e smaltire i rifiuti urbani sia in favore degli Enti soci che degli Enti non soci.
La Sentenza puoi scaricarla qui CdS 2017 4030
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