L’affidamento diretto “in house” del servizio rifiuti rappresenta una delle modalità di affidamento previste dal Codice appalti, d. Lgs 50/2016 e dalla direttiva 2014/24/UE.
Inoltre l’obbligo del passaggio di personale dal gestore uscente al nuovo gestore (art. 202, comma 6, d. Lgs 152/2006) viene respinto, infatti “Nel caso di specie non si è in presenza di una società terza che subentra ad un’altra (di analoga natura) nell’esecuzione di un contratto, bensì della riassunzione, da parte della stazione appaltante, della diretta gestione di determinati servizi, sia pure per il tramite di una società operativa … In ogni caso trova applicazione il precedente di Consiglio di Stato, III, 30 marzo 2016, n. 1255, a mente del quale “la c.d. clausola sociale […] non comporta invece alcun obbligo per l’impresa aggiudicataria di un appalto pubblico di assumere a tempo indeterminato ed in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria (cfr. Consiglio di Stato, III, n. 1896/2013)”.
La sentenza puoi scaricarla qui CdS 2017 3554
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