Ai sensi del nuovo Codice appalti d. Lgs 50/2016 nell’offerta economica per partecipare all’appalto del servizio di igiene urbana è obbligatorio indicare gli oneri di sicurezza aziendali o interni, pena l’esclusione.
Lo ha ricordato il Tar Campania nella sentenza 3 maggio 2017, n. 2358 che ha respinto il ricorso di una azienda esclusa dall’appalto bandito da un Comune per l’affidamento del servizio di igiene urbana.
L’impresa esclusa non aveva indicato nell’offerta economica, come previsto dall’articolo 95, comma 10 del d. Lgs 50/2016, gli oneri di sicurezza cosiddetti aziendali o interni.
La mancata indicazione, affermano i Giudici comporta l’esclusione dalla gara, a prescindere che tale obbligo sia indicato nella lex specialis o nel modello di offerta economica predisposto dal Comune appaltante. Trattasi di una norma di legge inderogabile che oltretutto non ammette nemmeno il “soccorso istruttorio” (la correzione dell’offerta presentata) ex articolo 83, d. Lgs 50/2016. Infatti la correzione dei documenti di gara è esclusa per gli elementi afferenti all’offerta tecnica ed economica come, appunto, gli oneri di sicurezza aziendali o interni.
Il d. Lgs 56/2017 di modifica del d. Lgs 50/2016 ha escluso dal 20 maggio 2017 l’obbligo di indicare gli oneri di sicurezza per gli affidamenti fino a 40.000 €
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