L’Acquedotto Pugliese (AqP) ha fatto ricorso contro ARERA per l’annullamento di alcune parti della delibera n. 917/2017//IDR “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” e del suo allegato A datata 27 dicembre 2017.
L’oggetto del contendere riguarda in sostanza “le attività volte alla riduzione delle perdite idriche … : la corretta gestione delle pressioni di rete; la distrettualizzazione dei sistemi idrici; l’avvio di un controllo attivo delle perdite (ALC); un’efficiente organizzazione per la gestione dei tempi di rilevazione e di riparazione delle perdite; l’adozione di standard appropriati per i materiali e le attività di posa nell’ambito delle riparazioni, ovvero delle sostituzioni; la gestione delle infrastrutture, tra cui il rinnovo degli asset.”.
Le perdite di acqua dalle reti sono pari a “3/4 milioni di metri cubi” ma l’AqP ritiene che gli obiettivi poste dall’Agenzia siano irragionevoli.
Secondo i Giudici “non può ritenersi irragionevole – risultando anzi conforme alla necessità di garantire la “qualità del servizio all’utenza in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale” (articolo 2, comma 1, lett. a, del d.P.C.M. 20 luglio 2012) – la scelta di ARERA di imprimere, attraverso la regolazione della qualità tecnica, un’accelerazione verso il miglioramento qualitativo (da sempre considerato un obiettivo teorico, sebbene non sufficientemente perseguito da alcune realtà gestionali), prevedendo obiettivi più stringenti per chi è molto lontano da un livello qualitativo giudicato buono.”.
Il TAR Lombardia “in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso per motivi aggiunti … “.
Qui la sentenza TAR Milano 2023 160