Secondo i Giudici:
… sul rapporto tra le due disposizioni in rilievo è di recente intervenuta la decisione di questa Sezione, n. 47211 del 22.5.2016 (rv 268892), ove si è trattato un caso analogo.
In tale arresto si è negata la ricorrenza del rapporto di specialità tra le due disposizioni in virtù della diversità dei beni giuridici tCassazione penale 2018 2200utelati (sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, quanto alla direzione funzionale dell’art. 437 cod.pen.) e in riferimento alla ritenuta diversità strutturale tra le fattispecie.
In effetti, il caso trattato vedeva imputato un soggetto amministratore di una società di autotrasporti che imponeva ai conducenti di utilizzare accorgimenti per eludere la corretta registrazione dei dati dei cronotachigrafi posizionati sui mezzi.
In ciò, la decisione ha valorizzato, al di là del più ampio oggetto di tutela, la differenza esistente tra le due norme sotto il profilo della maggiore estensione soggettiva della previsione incriminatrice penale, lì dove il riferimento a ‘chiunque’ omette di collocare gli impianti (o li rimuova o ancora li danneggi) consente di punire il datore di lavoro, anche se costui sia soggetto diverso dalla persona che ‘circola’ con il mezzo.
Ora, ad avviso del Collegio, è esatto sostenere che il contenuto della disposizione incriminatrice di cui all’art. 437 cod.pen. sia di maggiore «ampiezza» posto che include come destinatari, essenzialmente, tutti i soggetti su cui gravi un obbligo di prevenire – tramite impianti, apparecchi o segnali- disastri o infortuni sul lavoro ma ciò non è sufficiente ad escludere che lì dove la condotta sia posta in essere – come nel caso in esame – dal conducente del mezzo (soggetto cui è pacificamente applicabile la previsione di cui all’art. 179 del codice della strada) si venga a determinare una evidente interferenza nel raggio di azione delle due previsioni di legge aventi portata sanzionatoria.
In effetti, non va trascurato che la previsione dell’art. 437 cod.pen. tutela la pubblica incolumità con specifico riferimento all’ambiente di lavoro, imponendo l’adozione dei necessari strumenti preventivi circa il rischio di disastri o infortuni, il che direziona l’ambito applicativo della norma verso la regolamentazione delle attività produttive o comunque di impresa. Tale aspetto pone in rilievo in modo del tutto diverso la condizione del «datore di lavoro» che imponga la manomissione degli strumenti di controllo rispetto a quella del conducente del mezzo.
Nel primo caso, il datore di lavoro che realizzi o imponga l’alterazione di un apparecchio avente finalità di prevenzione degli infortuni, risponde del reato di cui all’art. 437 cod.pen., atteso che tale condotta rientra nella previsione tipica della «rimozione», come si è ritenuto in più arresti (v. Sez. 1 13.12.1994, ric. Graziano) perchè per rimozione (aspetto diverso dal danneggiamento, che implica una modifica dell’oggetto) può intendersi anche l’attività diretta a frustrare il funzionamento dell’apparecchio. La punibilità ex art. 437 cod.pen. deriva dalla semplice attività di rimozione e prescinde, per stare al caso in esame, dal fatto che il soggetto agente circoli su strada con il mezzo di trasporto.
Lì dove, di contro, l’attività di ‘rimozione’, per stare alla nomenclatura penalistica, sia posta in essere dal soggetto che utilizza quale conducente, contestualmente, il mezzo – come nel caso in esame – non può negarsi che la previsione dell’art. 179 del codice della strada incorpori tutte le caratteristiche obiettive del fatto (ossia il circolare con un veicolo munito di cronotachigrafo alterato).
In tale seconda ipotesi, dunque, in aderenza ai principi di tipicità e specialità è da ritenersi che l’unica disposizione applicabile sia quella dell’art. 179 del Codice della Strada, per quanto sinora detto.
Qui la sentenza