L’autorizzazione rilasciata per la realizzazione di un impianto di recupero di rifiuti opera di diritto come variante automatica o deroga dello strumento urbanistico generale, con conseguente adeguamento del Comune.
Il Tar Lombardia, con sentenza 6 febbraio 2018, n. 337, ha ribadito come le autorizzazioni rilasciate dalla Provincia, ex articolo 208, d. Lgs 152/2006, alla realizzazione di un nuovo impianto di stoccaggio e recupero di rifiuti non pericolosi, hanno effetto di variante automatica o di deroga dello strumento urbanistico. Il Comune dovrà pertanto adeguare il proprio strumento urbanistico in virtù di quanto disposto nelle autorizzazioni rilasciate.
qui la sentenza TAR Lombardia 2018 337
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