E pertanto, il diniego di autorizzazione reso con richiamo a pareri negativi espressi al di fuori della conferenza di servizi – come successo nel caso in esame con riferimento ai pareri negativi espressi dal Dipartimento Urbanistica e dal Dipartimento Agricoltura e Foreste – va considerato illegittimo, dovendo gli stessi essere espressi in via definitiva in sede di conferenza di servizi (cfr., ex multis, Cons. St., sez. IV, 13/10/2015 n. 4732), e nel confronto dialettico che tale istituto ha inteso provocare. In quest’ottica, la circostanza che i rappresentanti del Dipartimento Agricoltura e Foreste sono comparsi all’ultima riunione per riferire di avere già espresso la loro opinione al di fuori della conferenza stessa, non elimina il lamentato vizio, perché la conferenza di servizi non costituisce solo un momento di semplificazione dell’azione amministrativa, ma anche e soprattutto un momento di migliore esercizio del potere discrezionale da parte della Pubblica amministrazione, attraverso una più completa e approfondita valutazione degli interessi pubblici (e privati) coinvolti, a tal fine giovandosi dell’esame dialogico e sincronico degli stessi; in sostanza la valutazione tipica dell’esercizio del potere discrezionale (e la scelta concreta ad essa conseguente) si giova proprio dell’esame approfondito e contestuale degli interessi pubblici, di modo che la stessa, ove avvenga in difetto di tutti gli apporti normativamente previsti, risulta illegittima perché viziata da eccesso di potere per difetto di istruttoria, che si riverbera sulla completezza ed esaustività della motivazione (cfr. Cons. St., sez. IV, 03/11/2016 n. 4600).