Il Giudice del TAR dubita della conformità della norma nazionale che impone di qualificare come rifiuto, ai fini dell’autorizzazione di una centrale a biomasse, un bioliquido richiesto a fini produttivi quale combustibile.
La causa nasce dal diniego della Provincia di Cuneo all’autorizzazione unica ex d. Lgs 387/2003 e d. Lgs 28/2011 (energie rinnovabili) di una centrale elettrica, alimentata con un bioliquido derivante dal trattamento di oli esausti e residui di raffinazione, che secondo la Provincia va qualificato come rifiuto (e non come combustibile) in quanto non ricompreso nell’elenco dei combustibili utilizzabili ai fini della tutela dell’aria (allegato X, Parte V, d. Lgs 152/2006).
Sotto tale aspetto, sottolinea la sentenza del TAR Torino 2018 318, l’ordinamento non prevede alcuna forma di coordinamento tra le due discipline e quindi impone la qualifica di rifiuto, prescindendo da qualsiasi valutazione ambientale negativa, anche di un bioliquido rispettoso dei requisiti tecnici UNI e richiesto a fini produttivi dal mercato.
Dubitando della conformità di tale disciplina sia rispetto alla direttiva 2008/98/Ce in materia di rifiuti, sia rispetto alla direttiva 2009/28/Ce sulle energie rinnovabili, il Tar si è quindi rivolto al Giudice europeo per una interpretazione pregiudiziale.
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