• bioliquido (olio esterificato), combustibile

     

     

    Il TAR del Piemonte si è espresso in merito al diniego dell’autorizzazione per l’utilizzo come combustibile di un olio vegetale derivato dall’olio acido limpido a sua volta derivante dalla raccolta e trattamento chimico di oli esausti di frittura, residui di raffinazione di oli vegetali e residui di lavaggio di serbatoi per il loro stoccaggio.

    Secondo l’Amministrazione “l’olio vegetale che si intende utilizzare non può essere considerato combustibile bensì rifiuto” in quanto “non pare ricomprensibile nell’elenco riportato nella parte V (norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera), allegato X, parte II (caratteristiche merceologiche dei combustibili), sezione IV (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

    La ditta ritiene invece che l’olio acido limpido è un cosiddetto “end of waste” ..il ciclo produttivo determina la cessazione della qualifica di rifiuto .. l’olio acido limpido è quindi a tutti gli effetti un prodotto e non può in nessun caso essere considerato un rifiuto”.

     

    Secondo i Giudici del TAR:

    a. Quale che sia infatti la corretta qualificazione del prodotto ad ogni altro fine, è pacifico che la ricorrente intenda utilizzarlo come combustibile, il che rende applicabile, in necessario coordinamento, la disciplina dettata dall’art. 293 del d.lgs. n. 152/2006. Quest’ultimo prevede, per gli impianti che producono emissioni in atmosfera: “Negli impianti disciplinati dal titolo I e dal titolo II della parte quinta… possono essere utilizzati esclusivamente i combustibili previsti per tali categorie di impianti dall’Allegato X alla parte quinta, alle condizioni ivi previste. …È soggetta alla normativa vigente in materia di rifiuti la combustione di materiali e sostanze che non sono conformi all’allegato X alla parte quinta del presente decreto o che comunque costituiscono rifiuti ai sensi della parte quarta del presente decreto”.

    b.  in tal senso l’espressa prescrizione dell’art. 293 del d.lgs. n. 152/2006 che, dopo la modifica apportata dall’art. 3 comma 23 del d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, sancisce esplicitamente che possono essere utilizzati come combustibili “esclusivamente” i prodotti indicati in tale elenco, aggiungendo che è invece soggetta alla normativa in tema di rifiuti “la combustione di materiali non conformi all’allegato X.”

    c. il D.M. 13.10.2016, n. 264 recante “criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualificazione dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti”, allegato 1 art. 1 sez. 2 intitolata “biomasse residuali destinate all’impiego per la produzione di energia mediante combustione”, parte A comma 2 precisa: “Sulla base della normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere impiegate per la produzione di energia mediante combustione esclusivamente le biomasse residuali previste dall’allegato X alla Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152…. fatte salve future disposizioni che disciplinino espressamente l’impiego di biomasse residuali come combustibile…..”. Quest’ultima definizione non è coordinata con la parallela definizione di bioliquidi (di derivazione eurounitaria) che si rinviene nell’art. 2 lett. h) del d.lgs. n. 28/2011.

     

    Qui la sentenza  TAR Piemonte 2020 136

     

     

     

     

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