Secondo il Consiglio di Stato
In definitiva: a) il proprietario, ai sensi dell’art. 245, comma 2, è tenuto soltanto ad adottare le misure di prevenzione; b) gli interventi di riparazione, messa in sicurezza, bonifica e ripristino gravato solo sul responsabile della contaminazione, cioè sul soggetto al quale sia imputabile, almeno sotto il profilo oggettivo, l’inquinamento (art. 244, comma 2); c) se il responsabile non è individuabile o non provveda gli interventi necessari sono adottati dall’amministrazione competente (art. 244, comma 4); d) le spese sostenute per effettuare tali interventi possono essere recuperate agendo in rivalsa verso il proprietario, che risponde nei limiti del valore di mercato del sito dopo l’esecuzione degli interventi medesimi (art. 253, comma 4); e) la garanzia di tale diritto di rivalsa, il sito è gravato da un onere reale e di un privilegio speciale immobile (art. 253, comma 2).
Qui la sentenza CdS 2018 5604
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