• Bonifica, ordinanza sindacale ordinanza contingibile e urgente

     

    Secondo i Giudici del TAR Milano:

    Avendo riguardo all’autorità emanante ed al (minimo) corredo motivazionale, deve ritenersi che il Sindaco del Comune intimato abbia inteso attivare i propri poteri di intervento di tipo contingibile e urgente, non essendo previsto in capo al Sindaco stesso (a differenza della rimozione di rifiuti, che rientra nella competenza sindacale ex art. 192 del dlgs 152/2006, confermativo, sul punto, del regime di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 22/1997), un potere “tipico” rivolto ad assicurare la esecuzione di interventi di bonifica di ambienti inquinati, che spetta alla Provincia, ex art. 244 e 245 dlgs 152/2006 (cfr. T.A.R. , Bologna , sez. II , 14/12/2017 , n. 831, secondo cui “deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l’utilizzo dello strumento dell’ordinanza contingibile e urgente per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato nel c.d. codice dell’ambiente una specifica competenza di cui è titolare l’Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l’ordinamento di settore appronta; d’altronde, l’uso dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal codice dell’ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l’adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza”; cfr. anche T.A.R. , Palermo , sez. I , 24/07/2013 , n. 1527).

     

    Qui la sentenza TAR Milano 2020 1816

     

     

     

     

Comments are closed.