” … non è così pacifico che la delega dovesse risultare necessariamente per iscritto, una volta che era stato nominato il direttore tecnico, destinato a gestire l’attività materiale della società. In particolare, è stato affermato che, in tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta l’obbligo della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che soltanto in campo amministrativo sussiste l’esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all’Interno della struttura”. Il concetto è stato poi ribadito con particolare riguardo al settore alimentare ed al settore degli infortuni sul lavoro.
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