d. Lgs 152/2006, art. 5 (Definizioni) – 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
lbis) modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell’impianto, dell’opera o dell’infrastruttura o del progetto che, secondo l’autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull’ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l’allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all’installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa
Le modifiche inerenti la tipologia di rifiuti abbancabili in discarica non rientrano tra le “modifiche progettate dell’impianto” per le quali il Dlgs 152/2006 prevede l’applicazione del silenzio-assenso. Con queste motivazioni il Tar delle Marche (sentenza 204/2017) ha respinto il ricorso presentato dal gestore di una discarica contro il provvedimento con cui la Provincia di Fermo […]
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