ART. 187 (Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi)
1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:
a) siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 177, comma 4, e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto;
b) l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
c) l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all’ articolo 183, comma 1, lettera nn).
2bis. Gli effetti delle autorizzazioni in essere relative all’esercizio degli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti che prevedono la miscelazione di rifiuti speciali, consentita ai sensi del presente articolo e dell’allegato G alla parte quarta del presente decreto, nei testi vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, restano in vigore fino alla revisione delle autorizzazioni medesime.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all’articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall’ articolo 177, comma 4.
3bis. Le miscelazioni non vietate in base al presente articolo non sono sottoposte ad autorizzazione e, anche se effettuate da enti o imprese autorizzati ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, non possono essere sottoposte a prescrizioni o limitazioni diverse od ulteriori rispetto a quelle previste per legge.
Il provvedimento della Regione Veneto, in applicazione dell’art. 17 del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani e Speciali, fornisce indicazioni tecniche ai soggetti operanti nel settore della gestione dei rifiuti che effettuano operazioni di miscelazione dei medesimi. qui la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 119 del 07 febbraio 2018 bur_017_2018
Continue Reading... Commenti disabilitati su miscelazioni rifiuti, Regione VenetoSecondo i giudici: Al riguardo, infatti, va invero dato seguito a quanto questa Corte ha già avuto modo di affermare, ossia che la miscelazione di cui all’art. 187 del d.lgs. n. 152 del 2006 va definita come l’operazione consistente nella mescolanza, volontaria o involontaria, di due o più tipi di rifiuti aventi codici identificativi diversi, […]
Continue Reading... Commenti disabilitati su miscelazione dei rifiuti secondo la cassazioneLa Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la norma del d. Lgs 152/2006 che sottrae ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo e quella fra rifiuti non pericolosi. La Consulta (sentenza 75/2017) ha così bocciato l’articolo 187, comma 3bis del “Codice ambientale” (introdotto dall’articolo 49 della legge 221/2015, cd. “Green […]
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