Ancora una volta i Giudici confermano che:
… anche a voler ricomprendere l’area nel concetto di centro di raccolta, contrariamente a tutte le emergenze evidenziate, sarebbe stata comunque necessaria l’autorizzazione regionale; ciò, in adesione all’indirizzo – qui da ribadire – in forza del quale in tema di gestione di rifiuti, i centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, o “ecopiazzole”, necessitano, anche dopo l’introduzione della apposita disciplina di cui all’art. 183, comma 1, lett. mm ) del d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, del rilascio dell’autorizzazione regionale laddove non rispondano ai requisiti previsti dai decreti ministeriali in materia o le attività in essi svolte esulino dalle funzioni proprie di tali centri (tra le altre, Sez. 3, n. 31403 dell’11/5/2018, Ercolini, Rv. 273694).
qui la sentenza Cassazione penale 2019 46521
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