I Giudici del TAR Ancona osservano che:
..la Provincia aveva espressamente menzionato l’assenza del certificato di compatibilità urbanistica ed aveva invitato la ditta ricorrente a produrre tale documento utilizzando il fac-simile allegato alla nota..
9.4. Nel merito, si osserva che vi è una profonda differenza fra il certificato di destinazione urbanistico-territoriale e il certificato di compatibilità urbanistica, seppure entrambi gli atti promanano dal Comune.
In effetti, il primo si limita a fotografare la destinazione urbanistica delle particelle catastali a cui si riferisce, mentre il secondo presuppone una valutazione da parte del Comune che tiene conto della natura dell’attività da svolgere sulla porzione di territorio a cui si riferisce la certificazione.
qui la sentenza del TAR Ancona 2017 446
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