Il certificato di destinazione urbanistica ha portata meramente ricognitiva di situazioni di fatto e di diritto altrove definite e, come tale, è sfornito di ogni efficacia provvedimentale e, quindi, privo di concreta lesività, il che ne rende inammissibile l’autonoma impugnazione.
Secondo i Giudici del TAR Milano:
Sul punto, è sufficiente richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale il certificato di destinazione urbanistica ha portata meramente ricognitiva di situazioni di fatto e di diritto altrove definite e, come tale, è sfornito di ogni efficacia provvedimentale e, quindi, privo di concreta lesività, il che ne rende inammissibile l’autonoma impugnazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 04.02.2014, n. 505; TAR Lombardia Milano, Sez. I, 24.03.2016, n. 586; TAR Lazio, Latina, 22.05.2013, n. 482; TAR Lazio, Roma, Sez. II-bis, 06.03.2012, n. 2241; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 12.01.2010, n. 21)
qui la sentenza TAR Lombardia-Milano, Sez. II, sentenza 21.02.2017 n. 434 TAR Milano 2017 434
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