• CHIMICO. UNA PROFESSIONE PROTETTA E AUTONOMA

    CHIMICO. UNA PROFESSIONE PROTETTA E AUTONOMA

    di Antonio Ribezzo (Segretario Nazionale S.I.Chi.L.P. Sindacato Italiano Chimici Liberi Professionisti)

    Il DDL 3868 posto all’attenzione del Parlamento,  reca la delega al Governo, tra l’altro, del riordino delle professioni sanitarie; ma quella del Chimico non è, né è mai stata, una professione sanitaria. Nello stesso DDL vengono eliminate le prerogative e l’autonomia professionale del Chimico, professione protetta e costituzionalmente garantita, mediante un accorpamento ordinistico con i laureati in Fisica privi di ordinamento professionale e prerogative. Tutto ciò non è normativamente consentito per numerosi motivi.

                     1) L’esistenza di un Ordine Professionale

    Preliminarmente ricordo che è interesse dello Stato che una professione sia esercitata secondo le leggi a ciò preposte  per il bene pubblico e nel rispetto della concorrenza fra “pari” di laurea/competenza. Come per le professioni per le quali vige l’obbligo di iscrizione all’Albo professionale, quella del Chimico è una professione protetta della quale la Costituzione Italiana ha preso atto, una professione che ha una sua specificità e peculiarità. Occorre ricordare anche che ogni Ordine professionale, che agisce in nome e per conto dello Stato e, nel nostro caso, con vigilanza del Ministero di Giustizia, permette l’esercizio di una specifica professione, la concorrenza fra stessi laureati iscritti, il rispetto della deontologia da osservare verso i colleghi e gli utenti e, da ultimo, l’aggiornamento nei settori di competenza. La caducazione della normativa di cui al R.D. 842/28 che regola l’esercizio della professione di Chimico con accorpamento della stessa con quella del laureato in Fisica, priva di ogni tutela e regolamento, successiva creazione di un albo professionale “in condominio “come proposto dal DDL 3868 , è in contrasto con numerose norme sovranazionali, nazionali e Costituzionali . Per questo non è consentita la formazione di un Ordine fra professionisti diversi.

                    2)  Il regolamento per l’esercizio della Professione di Chimico

     All’inizio del secolo scorso, alla luce dell’esigenza legata alla  formazione delle varie categorie che operavano nei sempre più numerosi settori  professionali, venne emanato il “Regolamento per l’esercizio della professione di chimico”  . Nello stesso veniva stabilito che “il titolo di chimico spetta a coloro i quali abbiano superato l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di chimico”. Era l’inizio della nostra storia professionale che tanto impulso ha dato, negli anni a seguire, allo sviluppo tecnico-scientifico e culturale dell’Italia.  Il  “Regolamento” dettava norme sulla tenuta dell’albo  , l’iscrizione  , sulle “pene disciplinari”   erogate dal “Comitato  in caso di mancanze commesse nell’esercizio della professione.

    Da ex ventennale Consigliere Nazionale dei Chimici mi preme sottolineare che le norme sugli Ordini Professionali sono perfette e poste a garanzia degli utenti. Il problema che spesso si pone è che chi viene eletto alle cariche apicali  spesso “opina” senza riferirsi alle norme vigenti ed alla loro applicazione come per legge. Quella del Chimico è quindi una professione rientrante fra quelle formalmente riconosciute dalla CE . Esse posseggono il diritto di stabilimento e di circolazione nei paesi membri e non può subire alterazioni delle prerogative garantite (principio dello “Stand Still”).

                 3) Obbligatorietà dell’iscrizione all’Albo quale conditio sine qua non

    Avendo rispetto della successione delle leggi promulgate  negli anni, ricordo l’importanza dell’emanazione delle “Norme  sull’obbligatorietà dell’iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi”, in base alla quale anche i chimici, oltre agli architetti, agronomi,geometri,ecc,  “non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termine delle disposizioni vigenti”  . Si tratta, a ben vedere, di un ulteriore intervento pregnante nel campo delle attività professionali oggetto di riserva di legge, che dà un ulteriore impulso al rispetto della specificità e peculiarità degli “atti legati all’esercizio verso gli utenti” della nostra attività.

                 4) Il valore giuridico dell’iscrizione all’Ordine.

    Ricordo che il laureato, conseguito il titolo accademico, non può esercitare la professione. Può apparire che, una volta compiuto gli studi accademici sostenendo l’esame di laurea,  si possa esercitare la professione senza ulteriori obblighi. Senza soffermarci, per ora, a dare peso alle norme che sottengono al retto esercizio delle professioni, l’argomento fondamentale che balza subito alla mente è che, mentre il conseguimento della laurea è un fatto esclusivamente scolastico-accademico,  l’esercizio di una professione è un fatto che ha un’importanza sociale. E ciò perché, mentre lo studente deve rendere conto esclusivamente ai suoi insegnanti ed ha i limiti di attività nettamente definiti e circoscritti all’ambito scolastico, il laureato, svolgendo un’attività in seno alla società, e percependo un compenso su tariffa, è di fatto debitore alla stessa società di quelle garanzie  di ordine diverso come il possesso di serietà e competenza, ma anche di moralità o probità professionale,  doveri da osservare e perseguire nel rispetto altrui. Affinché questi rapporti tra il Chimico e la società vengano disimpegnati  è necessaria l’esistenza di un Ente che fruisca delle prerogative precedenti e che sia impersonale, tecnicamente competente e legalmente riconosciuto. Qualità, quest’ultime, che si ritrovano al completo in ogni Ordine professionale che, in quanto eletto dagli iscritti, rappresenta l’insieme dei chimici che posseggono tutte quelle doti di competenza e di probità professionale che danno alla “società” civile tutte le garanzie richieste. Tali garanzie rappresentano quindi un intangibile pegno di dignità e l’iscrizione all’Ordine Professionale relativo è “l’investitura” del Chimico a “Professionista” che lo rende giuridicamente idoneo ad esercitare  la sua professione, in concorrenza  con gli altri stessi iscritti.

                  5) Le Professioni Intellettuali, tutte diverse ma necessarie perché specifiche  

    Il codice civile ha dedicato alle professioni intellettuali un capo” apposito  . Le attività professionali hanno infatti la caratteristica di possedere propria peculiarità e specificità che le distingue dal lavoro autonomo in generale. Il Chimico si dedica principalmente e professionalmente all’esercizio di una attività tecnica, prevalentemente intellettuale – anche se può comportare un certo carattere di manualità – senza alcun vincolo di subordi-nazione verso chi gli richiede le sue prestazioni (se Libero Professionista) , affievolite se  Dipendente: in ogni caso con l’obbligo di osservare i doveri giuridici e di deontologia professionale inerenti la natura della professione e lo svolgimento dell’attività di Chimico.

    Il precedente obbligo giuridico appare ancora più esplicito se lo si relaziona, ad esempio, al I° comma dell’art2229 del codice civile “La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi Albi o elenchi), oppure al I° comma dell’art.2231 “Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un Albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. Per quanto prima non può esistere un Ordine Professionale formato da professionisti diversi, dovendo lo stesso tutelare solo ed esclusivamente una specifica attività a tutela della collettività.

                       6). La Professione del Chimico non rientra nelle attività sanitarie.

    Tale differenziazione è fondamentale giacché i Chimici, rispetto ad altri professionisti, nell’esercitare le attività professionali anche nel  settore delle analisi  chimico-cliniche oltre alle altre attività agli stessi riservate, non esercitano nessuna attività sanitaria.  Nel rispetto  delle leggi professionali del Chimico, e di altre professioni del settore, l’attività svolta dal chimico si configura come “un’attività tecnica” in “vitro” proprio perché non è rivolta direttamente alle persone, attività quest’ultima riservata esclusivamente ai Medici – attività in “vivo”- come quella sugli animali è riservata ai Veterinari. Quanto prima rappresenta un patrimonio delle professioni ed una specifica peculiarità dell’esistenza delle stesse. Per tale motivo siamo fortemente contrari come Sindacato S.I.Chi.L.P. alla variazione sia del Ministero Vigilante di Giustizia a favore del Ministero della Salute, all’accorpamento con i laureati in Fisica ed alla variazione dello status professionale del Chimico da professione tecnica a sanitaria.

     Rimando ad un specifico allegato  alla presente memoria i riferimenti giurisprudenziali e di legge.

     In conclusione chiedo a nome dei Chimici Liberi Professionisti che codesta Comm.ne XII:

    1)            stralci la proposta relativa all’inserimento dei Chimici nelle professioni sanitarie

    2)            stralci la proposta di costituzione di un Ordine Professionale misto fra Chimici e laureati in Fisica

    3)            In subordine che venga validato il percorso del DDL chiedendo la verifica costituzionale alla Commissione I  Affari Costituzionali.

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