Il Ministero della Salute ha emanato la circolare 1 giugno 2017 che fornisce chiarimenti su alcuni aspetti relativi ai medici iscritti all’elenco nazionale dei medici competenti (art. 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008).
I medici in possesso dei titoli e requisiti previsti dalla normativa vigente, possono iscriversi all’elenco nazionale dei medici competenti di cui all’articolo 38, comma 4 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che è tenuto, ed aggiornato, sulla base del decreto ministeriale 4 marzo 2009 (G.U. serie generale n.146 del 26 giugno 2009), presso l’Ufficio II della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, ufficio a cui gli stessi medici provvedono a trasmettere la certificazione o l’autocertificazione attestante il conseguimento dei crediti ECM previsti.
Sulla base della sopra descritta vigente normativa la circolare chiarisce i seguenti aspetti:
a) natura dell’elenco nazionale medici competenti;
b) scadenza ECM triennio formativo 2014-2016;
c) controlli;
d) aggiornamento posizione ECM da parte del medico competente;
e) cancellazioni/reinscrizioni.
Relativamente al tema della natura giuridica dell’elenco nazionale dei medici competenti, la Circolare ministeriale chiarisce, in modo esplicito, che per poter svolgere le funzioni di medico competente risulta necessario il possesso del titolo e del requisito dell’aggiornamento ECM, mentre non risulta parimenti indispensabile la presenza in elenco, stante la funzione riepilogativa e non abilitativa dello stesso elenco. In caso di cancellazione dall’elenco, a seguito di omessa comunicazione, non risulta in alcun modo pregiudicata la possibilità dello svolgimento legittimo dell’attività da parte del sanitario in possesso del titolo prescritto e del requisito dell’avvenuto aggiornamento ECM. L’elenco ha quindi natura “riepilogativa e non abilitativa”.
Circa la scadenza del programma triennale di educazione continua in medicina (ECM), il Ministero ricorda che l’interessato ha l’obbligo della comunicazione del possesso del necessario requisito formativo mediante l’invio di apposita autocertificazione da trasmettere all’ ufficio competente a partire dal 1 gennaio 2017 e fino al 15 gennaio 2018; ribadisce inoltre che, per il triennio formativo 2014-2016, il professionista ha tempo fino a tutto il 2017 per completare i crediti ECM. In caso di mancato invio dell’autocertificazione l’ufficio competente provvede, senza ulteriori adempimenti, alla cancellazione dall’elenco nazionale.
Spiega poi la Circolare che, nel corso del triennio formativo ECM, il Ministero della salute effettuerà controlli a campione relativamente alla conformità della formazione ECM acquisita, nel rispetto della normativa relativa ai Medici Competenti, laddove, a fine triennio, i controlli saranno sistematici su tutti gli iscritti all’elenco.
Particolarmente utile la parte della Circolare dedicata al tema dell’aggiornamento della posizione ECM da parte del medico competente. Si evidenzia infatti che, anche se l’obbligo formativo standard per il triennio formativo è fissato a 150 crediti ECM, riduzioni, esenzioni, esoneri, possono ridurre quantitativamente il numero di crediti formativi necessari per il soddisfacimento dell’obbligo formativo del triennio. Si specifica inoltre che la percentuale del 70% dei crediti ECM da acquisire nel triennio di riferimento non va calcolata sull’obbligo formativo standard di 150 crediti ma rispetto all’obbligo formativo individuale del professionista per il triennio.
Il sistema informativo del Co.Ge.A.P.S. calcola automaticamente il soddisfacimento del 70% dei crediti acquisiti nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”, quando il professionista ha acquisito tra tutte le partecipazioni riconducibili al triennio formativo di riferimento, almeno il 70% dei crediti ECM nella disciplina ECM “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.
L’ultimo tema affrontato nella Circolare in commento riguarda le cancellazioni e le reinscrizioni.
Per coloro i quali saranno cancellati dall’elenco per non aver assolto agli obblighi formativi in uno specifico triennio, è possibile la reinscrizione nel successivo triennio, solo al raggiungimento del 70% dell’obbligo formativo individuale nell’area della medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Specifica infine al Circolare che la volontà di essere reinscritti, avendo esercitato una azione formativa per il triennio, successivo deve essere comunicata al Ministero della Salute.
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