.. Né giova alle amministrazioni il richiamo al precedente di questa Sezione n. 5340/2016, che conclude per la legittimità della previsione all’interno del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti, approvato con la Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/1990 del 20 giugno 2014, di un Fattore di Pressione, quale indice cui sottoporre la possibilità di realizzare una discarica in un determinato territorio, ossia come criterio localizzativo. La stessa sentenza rileva, a differenza del caso in esame, la legittimità dell’intervento regionale sia per l’assenza di analoghe prescrizioni da parte del legislatore statale, inerte nel dare attuazione all’art. 195 comma 1 lett. P), del decreto Legislativo 3.4.2006, n.152, sia per la non incidenza della stessa nei confronti degli operatori economici del settore.
… seguendo l’insegnamento del giudice delle leggi va rilevato che deve intendersi riservato allo Stato il potere di fissare livelli di tutela uniforme sull’intero territorio nazionale, ferma restando la competenza delle Regioni alla cura di interessi funzionalmente collegati con quelli propriamente ambientali. Nella fattispecie la Regione Lombardia, però, non risulta aver esercitato una competenza diversa da quella esercitata dal legislatore statale con il citato d.lgs. 36/2003. Quest’ultimo, infatti, è andato a normare la materia delle linee guida per la progettazione e la gestione sostenibile delle discariche, sovrapponendosi semplicemente a quanto già statuito dal legislatore statale senza che quest’ultimo avesse delegato a tanto la Regione.
La sentenza del Consiglio di Stato è scaricabile qui CdS 2017 2790
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