• conferenza servizi (atto impugnabile) e variante urbanistica (art. 208 TUA)

    secondo i Giudici

    • … Anche con precipuo riguardo alla struttura dicotomica della conferenza di servizi decisoria ex art. 12 del D.lgs. 387 del 2007 è stato affermato che la sua struttura si articola in una determinazione conclusiva della conferenza ex art. 14 ter, comma 6 bis, legge 241 del 1990, costituente un atto endoprocedimentale, e il successivo provvedimento finale, il quale ha valenza esoprocedimentale ed esterna, effettivamente determinativa della fattispecie e incidente sulla situazione degli interessati … i pareri adottati in seno alla Conferenza di servizi decisoria costituiscono atti a carattere endoprocedimentale, mentre l’atto conclusivo del procedimento è il provvedimento finale, a rilevanza esterna, con cui l’Amministrazione decide a seguito di una valutazione complessiva: provvedimento che non rappresenta soltanto una sorta di momento meramente riepilogativo (e dichiarativo) delle determinazioni assunte in sede di conferenza, ma un vero e proprio momento costitutivo delle determinazioni conclusive del procedimento (in tal senso si veda Cons. Stato, V, 23 dicembre 2013, n. 6192)…. 
    • … l’art. 208 del d.lgs. 152 del 2006 Testo Unico in materia ambientale dispone che l’approvazione della Conferenza di servizi “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori”. Il verbale della Conferenza di servizi produce anche l’effetto di variante allo strumento urbanistico, “ove occorra”, il che è quanto si è verificato nella fattispecie in esame, essendosi dato espressamente atto nella Conferenza di servizi, prima, e nell’atto dirigenziale autorizzativo, poi, che “con essi vengono disposte le varianti agli strumenti urbanistici dei Comuni interessati e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori per la realizzazione dell’impianto”, e disponendo altresì l’obbligo per i Comuni interessati (Campi Bisenzio, Sesto Fiorentino e Firenze) di “recepire le disposizioni approvate col presente punto negli strumenti urbanistici vigenti, in conformità a quanto disposto dall’art. 52 quater comma 3 del d.P.R 327 dell’8 giugno 2011”. .. L’eventuale mancanza del consenso del Comune non avrebbe rappresento di per sé in ogni caso un valore e decisivo in senso ostativo, in considerazione dell’effetto -previsto direttamente dalla legge – di variante prodotto dalla Conferenza e dall’autorizzazione unica, residuando in capo al Comune un mero obbligo di recepimento.
    • … il procedimento debba ispirarsi alla ricerca di una soluzione concordata, non può non rilevarsi che ciò costituisce un obiettivo tendenziale da realizzare “ove possibile”, dovendo la Conferenza tener conto di eventuali dissensi manifestati dalle amministrazioni partecipanti al procedimento, purché si tratti di dissenso “c.d. costruttivo”, ovvero sia congruamente motivato, non si riferisca a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e rechi le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso (in termini si veda Cons. Stato, Sez. IV, 5 maggio 2016, n. 1799).

    qui la sentenza  CdS 2018 3109

     

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