Secondo i Giudici:
... il giudice è tenuto, in presenza di un’attività di tipo tecnico consultivo le cui risultanze siano state rassegnate dalla parte che le ha fatte compiere, ad esprimere una valutazione in ordine a queste ultime (Corte di cassazione, Sezione III penale, 5 luglio 2019, n. 29431), indicando puntualmente la loro pertinenza o meno ai fini del decidere, quanto meno nei limiti, oggetto a loro volta di congrua specificazione, in cui l’analisi dei dati tecnici esposti in detto elaborato siano compatibili con le esigenze di speditezza proprie della fase cautelare del giudizio (Corte di cassazione, Sezione VI penale, 29 novembre 2017, n. 53854), non è sfuggita alla Corte la assoluta apparenza della motivazione sulla base della quale il Tribunale pescarese ha ritenuto di non dovere neppure valutare i risultati della consulenza di parte.
Invero la frase riportata in motivazione (“la scelta dei punti di campionamento è stata effettuata dal cliente”) appare del tutto inidonea a precisare le ragioni che hanno spinto nel senso descritto il predetto Tribunale, posto che essa avrebbe dovuto sottintendere, ma una tale riflessione non è stata assolutamente esplicitata dai giudici della cautela né la stessa può ritenersi logicamente implicita, che la scelta operata era stata tale da privare di attendibilità scientifica le risultanze peritali rassegnate in atti; è del tutto ovvio che, a questo punto, sarebbe stato, peraltro, necessario chiarire le ragioni che avrebbero determinato, stante la specifica individuazione dei punti di campionamento operata nella fattispecie, la inaffidabilità delle conseguenti risultanze.
Qui la sentenza Cassazione penale 2020 23582