• contenitori in plastica monouso, divieto di utilizzo

     

    Il TAR Puglia ha sospeso la cosiddetta ORDINANZA BALNEARE 2019 della Regione Puglia.

     

    Secondo i Giudici:

    Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 (GUUE del 12 giugno 2019)  è fissato al 3 luglio 2021; tale direttiva necessita di misure di recepimento spettanti allo Stato (ex articolo 117, comma secondo, lettera s), anche perché incidente sulla “tutela della concorrenza” (di cui alla successiva lettera e) della norma costituzionale), nella parte in cui la disciplina europea importa restrizioni al mercato dei prodotti di plastica monouso (articolo 5 e allegato, parte B). Nella situazione attuale, si è quindi in attesa di misure di attuazione della direttiva – le quali oltretutto impongono una serie complessa di scelte di politica ambientale e di carattere tecnico (in parte affidate alla stessa Unione europea; ad esempio, non sembra neppure completamente delineata la stessa definizione di “prodotto di plastica monouso). Rebus sic stantibus, non sembra esserci spazio perché la regione (a livello legislativo piuttosto che direttamente nell’esercizio delle funzioni amministrative) sfrutti “la possibilità che leggi regionali, emanate nell’esercizio della potestà concorrente di cui all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella “residuale” di cui all’art. 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (cfr. sentenze n. 407 del 2002 e n. 222 del 2003)” (sentenza n. 307 del 2003, p. 5), nell’ambito di una materia qualificata come “trasversale” (Corte cost., n. 77 del 2017, n. 83 del 2016, n. 109 del 2011, n. 341 del 2010, n. 232 del 2009 e n. 407 del 2002); ciò principalmente perché l’intervento regionale non può “compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato” (sentenza n. 300 del 2013), tanto meno in uno stadio in cui tale punto di equilibrio non è stato ancora trovato; non può peraltro  predicarsi alcun effetto diretto della direttiva sia perché non possiede le caratteristiche per ritenerla self-executing sia perché tale effetto consegue solitamente all’inadempienza dello Stato membro. Non è, in conclusione, rintracciabile la norma (statale o regionale) su cui si fonda il divieto di utilizzare sulle aree demaniali marittime pugliesi, contenitori per alimenti, piatti, bicchieri, posate, cannucce, mescolatori per bevande monouso non realizzati in materiale compostabile.

     

    qui l’Ordinanza del TAR Puglia 2019 315

     

    COLPO DI SCENA

    Il Consiglio di Stato con il Decreto 4032/2019 ha sospeso l’esecutività dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sede di Bari, Sez. Unite, n. 315 del 30 luglio 2019.

    Ritorna pertanto l’Ordinanza balneare .. 

     

    qui il decreto CdS 2019 4032

     

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