Secondo i giudici:
L’art. 92, d.lgs. n. 81 del 2008 prevede, a carico del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, una serie di adempimenti che vanno ben oltre la mera ed asettica “verifica” (nel senso riduttivo inteso dall’imputato) ma che comportano azioni concrete volte a rendere effettiva l’osservanza delle prescrizioni contenute negli artt. 94, 95, 96 e 97, comma 1, nel piano di sicurezza e di coordinamento, nel POS e negli accordi tra le parti sociali (fra le quali organizza la cooperazione ed il coordinamento), dovendo contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati l’inosservanza delle norme suddette e delle prescrizioni contenute nel POS e nel piano di sicurezza e di coordinamento e segnalare alla ASL e alla competente DPL eventuali inadempienze. Nei casi più gravi può anche sospendere i lavori. ….
La contestazione, tra l’altro, deve risultare da atto scritto, la sua esistenza non può essere oggetto di testimonianza, come di fatto pretende il ricorrente. I “richiami verbali” non rilevano.
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