• controlli, supporto ARPA facoltativo

    Secondo i Giudici del TAR

    Parte ricorrente lamenta che le verifiche condotte in data 25 Settembre 2013 sull’attività di gestione dei rifiuti esercitata nell’impianto di Zero Branco sono state compiute dai tecnici della provincia di Treviso unilateralmente, senza il necessario coinvolgimento dell’ARPAV. Ne discenderebbe la violazione del terzo comma dell’art. 6 della legge regionale n° 3 del 2000, secondo cui “per l’espletamento delle attività di cui ai commi 1, lettere b), d), e), h) e i), o al comma 2, le province possono avvalersi della collaborazione dell’A.R.P.A.V. Per l’espletamento delle attività di cui al comma 1, lettera l) (esercizio delle attività di vigilanza e controllo sulle attività di gestione dei rifiuti) le province si avvalgono della collaborazione dell’A.R.P.A.V.”

    La censura è infondata perché il successivo secondo comma dell’art. 197 del d. lgs. n° 152 del 2006 stabilisce che il supporto di A.R.P.A.V. è facoltativo e non obbligatorio.

    Del resto si tratta di norme che hanno lo scopo di favorire il controllo e dunque non possono essere interpretate nel senso di rendere il controllo più difficoltoso.

     

    La sentenza può essere scaricata qui TAR Veneto 2017 1141

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