La legge 18 dicembre 2020, n. 176, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha disposto che:
Art. 31 – duodecies (Utilizzo dei materiali legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d’acqua) .
1. Al fine di garantire la riduzione degli oneri relativi alla manutenzione dei corsi d’acqua a carico degli enti locali e degli altri enti competenti, nonché la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomassa, il materiale e i residui legnosi provenienti dalla manutenzione dei corsi d’acqua realizzati in base a progetti autorizzati dagli enti pubblici preposti, contenenti l’indicazione topografica e la stima dei materiali ritratti, rispondono ai criteri della tracciabilità e rintracciabilità di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 2 marzo 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2010, e sono conseguentemente considerati “biomassa e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali” ai sensi dell’articolo 2 del suddetto decreto nonché inclusi nella tabella B del medesimo decreto.
Il D.M. 02.03.2010 tratta degli incentivi per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da tale fonte possa essere incentivata mediante il rilascio di certificati verdi.