L’articolo 103 della Legge 27/2020 di conversione del D.L. n. 18/2020 (in vigore dal 30 aprile) reca disposizioni in merito alla “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”.
L’articolo 103, come modificato dal Senato, dispone con efficacia retroattiva la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi e dei procedimenti disciplinari pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020 (commi 1 e 5).
Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
La disposizione ha portata generale, con le sole eccezioni dei termini stabiliti da specifiche disposizioni dei decreti-legge sull’emergenza epidemiologica in corso, e dei relativi decreti di attuazione, nonché dei termini relativi a pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni, emolumenti per prestazioni a qualsiasi titolo, indennità da prestazioni assistenziali o sociali comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (commi 3 e 4).
Rientrano nella sospensione, tra gli altri, anche i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché ai termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi giurisdizionali (comma 1-bis).
In secondo luogo, al comma 2, riformulato nel corso dell’esame al Senato, viene disposta la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi 90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Inoltre, con la riformulazione si precisa che rientrano nel campo di applicazione della disposizione:
– le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA);
– le segnalazioni certificate di agibilità;
– le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate;
– il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.
Vengono inoltre dettate norme ad hoc per la proroga della validità e dei termini delle convenzioni di lottizzazione e dei contratti che hanno ad oggetto l’esecuzione di lavori edili (commi 2-bis e 2-ter).
Ulteriori disposizioni estendono la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi fino al 31 agosto 2020, nonché prorogano alcuni termini in materia di immigrazione (commi 2-quater e 2-quinquies).
Sono prorogati fino al 31 agosto 2020 anche:
Le disposizioni di cui al comma 2 -quater si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30, 39 -bis e 39 -bis .1 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Il presente comma si applica anche alle richieste di conversione (comma 2-quinquies).
Sono stabiliti termini speciali per l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili (comma 6), nonché la sospensione dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 della prescrizione degli illeciti amministrativi in materia di lavoro (comma 6-bis).