E’ il 31 dicembre 2019 la data di entrata in vigore delle modifiche al d. Lgs 31/2001 sulla qualità delle acque potabili con riferimento al limite pari a 10 µg/L per il Cromo esavalente (Cr VI); tale rinvio è stato fissato dal D.M. Salute del 31 dicembre 2018.
L’entrata in vigore del nuovo limite doveva scattare a fine 2018 ma con questo decreto il termine è slittato di un anno.
Attualmente quindi è in vigore solo il valore limite di 50 µg/l per il parametro cromo (inteso come cromo totale) come previsto dall’allegato I del d. Lgs 31/2001.
Si ricorda che il d. Lgs 152/2006 prevede per le “acque sotterranee” una concentrazione soglia di contaminazione di 50 µg/l per il cromo totale e di 5 µg/l per il cromo (VI), valore al di sopra del quale occorre la caratterizzazione del sito e l’analisi del rischio.
Qui il DM 31 12 2018
ed il DM 14 novembre 2016
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