Il TAR del Lazio, con sentenza n. 4226/2017, ha annullato in parte il Decreto del Ministero dell’Ambiente 22/2013 sul CSS-COMBUSTIBILE impugnato nel 2013.
Il Decreto Ministeriale in questione disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) e il TAR ha annullato il relativo art. 8 comma 6 che prevede che la non conformità del lotto di CSS-Combustibile alle caratteristiche di specificazione di cui all’allegato I Tabella 2 “lascia impregiudicati gli effetti giuridici delle dichiarazioni di conformità emesse in relazione ai sottolotti di cui è costituito il predetto lotto”.
Il TAR ha ritenuto tale norma irragionevole, in quanto ogni singolo lotto non può essere qualificato diversamente dai sottolotti che lo compongono, e illegittima, in quanto in contrasto col principio di precauzione, “regola vincolante in materia di tutela dell’ambiente e della salute tanto più in caso di trattamento e trasformazione dei rifiuti”.
Con la sentenza, se un lotto di CSS viene riscontrato non conforme alle normative lo diventano anche i sottolotti facenti parte dello stesso lotto che quindi non possono essere avviati a combustione, se non previa regolarizzazione.
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