Il Comune può intimare al Curatore fallimentare di adottare le misure atte a prevenire eventi dannosi per la salute e l’incolumità pubblica per i rifiuti abbandonati dall’impresa fallita.
Il Comune intimato ha ordinato di adottare misure atte a mettere in sicurezza l’area per evitare il prodursi di danni alla salute pubblica conseguenti alla presenza di amianto nei rifiuti abbandonati nel sito e nelle coperture degli immobili, e a evitare l’accesso abusivo nell’area sia per motivi di sicurezza, che per impedire il verificarsi di atti di vandalismo i quali potrebbero ulteriormente aggravare i rischi ambientali. Il Curatore si duole che all’Amministrazione non sarebbe consentito di avvalersi del potere di ordinanza poiché nella fattispecie esiste una normativa specifica disciplinante la potestà di intervento del pubblico potere, contenuta nel Codice dell’ambiente di cui al d.lgs.3 aprile 2006, n. 152.
Il Tar della Toscana (TAR Toscana 2019 166) ha respinto il ricorso presentato dal curatore fallimentare contro l’ordinanza con cui il Comune di Pontassieve gli aveva intimato la messa in sicurezza … .
Secondo i Giudici:
A fronte di una situazione di pericolo incombente per la sicurezza e la salute pubblica, correttamente il Comune ha fatto ricorso al potere di ordinanza per evitare il prodursi di nuovi fenomeni di combustione i quali non solo potrebbero aggravare la situazione già compromessa dell’area di cui si tratta, ma anche determinare fenomeni di grave compromissione della salute pubblica. Il potere di ordinanza esercitato dal Sindaco di Pontassieve trova fondamento nell’articolo 54, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale l’organo comunale deve adottare provvedimenti anche in via contingibile e urgente laddove si verifichino gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica o la sicurezza urbana, e tale presupposto appare pienamente realizzato nel caso di specie.
Ha quindi ben agito il Sindaco toscano che, al fine di evitare il ripetersi di incendi, ha esercitato il potere di ordinanza ex articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000 (“Tu Enti locali”) ai fini di tutela della salute pubblica.
Il curatore fallimentare, pur non potendo essere chiamato a succedere negli obblighi e nelle responsabilità del fallito, è tuttavia tenuto all’adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla situazione di detentore dell’area, tra i quali indubitabilmente rientra anche l’adozione delle “misure di prevenzione” (articolo 240, Dlgs 12/2006), ovvero delle iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o l’ambiente, che ben possono essere imposte al possessore dell’area non responsabile dell’inquinamento (articolo 245, Dlgs 152/2006).
Ha quindi ben agito il Sindaco toscano che, al fine di evitare il ripetersi di incendi, ha esercitato il potere di ordinanza ex articolo 54, comma 4, Dlgs 267/2000 (“Tu Enti locali”) ai fini di tutela della salute pubblica.
Il curatore fallimentare, pur non potendo essere chiamato a succedere negli obblighi e nelle responsabilità del fallito, è tuttavia tenuto all’adempimento degli obblighi di custodia, manutenzione e messa in sicurezza correlati alla situazione di detentore dell’area, tra i quali indubitabilmente rientra anche l’adozione delle “misure di prevenzione” (articolo 240, Dlgs 152/2006), ovvero delle iniziative necessarie a contrastare minacce imminenti per la salute o l’ambiente, che ben possono essere imposte al possessore dell’area non responsabile dell’inquinamento (articolo 245, Dlgs 152/2006).