Secondo i Giudici del Tar Toscana
I dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di un mero valore indiziario, ad evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (Cons. Stato, sez. VI, 09/02/2015, n. 631; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. II, 20/05/2015, n. 1195).
La sentenza del Consiglio di Stato così recita … circostanze non decisive, come quelle riferite ai dati catastali: questi ultimi, infatti, non possono ritenersi fonte di prova certa sulla situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l’accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario, che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo – al di là di un mero valore indiziario – per evidenziare la reale consistenza degli immobili interessati e la relativa conformità alla disciplina urbanistico-edilizia (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 4 febbraio 2013, n. 666; Cons. St., sez. V, 29 marzo 2004, n. 1631; Cass. civ., sez. II, 2 novembre 2010, n. 22298 e 3 marzo 2009, n. 5131; Cass pen., sez. III, 6 ottobre 2008, n. 38044).
Qui le sentenze TAR Toscana 2019 1149 e CdS 2019 631
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