L’art. 89, comma 1, lettera i), d. Lgs 81/2008, definisce “impresa affidataria” l’impresa “titolare del contratto di appalto con il committente” e l’art. 97, stesso decreto, attribuisce al datore di lavoro dell’impresa affidataria tutti gli obblighi previsti dall’art. 26 del d. Lgs 81/2008.
In estrema sintesi, il datore di lavoro della impresa affidataria è tenuto a verificare l’idoneità tecnico professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, con le modalità di cui all’Allegato XVII del d. Lgs 81/2008 e a fornire agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici del cantiere e sulle misure di prevenzione e protezione, nonché a coordinare gli interventi di prevenzione e protezione, cooperando alla loro applicazione e verificando le condizioni di sicurezza dei lavori ad essa affidati.
Qui la sentenza Cassazione penale 2018 1878
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