Nel commento (qui si può scaricare il file Decreti economia circolare) ai decreti legislativi 121/2020 e 116/2020 si evidenzieranno alcuni errori e/o refusi presenti nel testo alcuni dei quali, i più significativi, di seguito si riassumono:
Così l’art. 7-quinques, comma 4 Fatto salvo quanto previsto all’art. 16 ter del D.Lgs. del 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti), nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell’Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003, e che, sottoposti a test di cessione di cui all’Allegato 6 dello stesso decreto legislativo, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5 (e non tabella 5a) dell’Allegato 4. Il riferimento è errato: la tabella 5a dell’Allegato 4 tratta dei limiti dell’eluato per i rifiuti stabili non rettivi, la tabella 5 dell’Allegato 4 tratta dei limiti dell’eluato per i rifiuti non pericolosi.
l’art. 5 del d. lgs 36/2003, modificato dal decreto 121/2020, prevede che a partire dal 2030 sarà vietato lo smaltimento in discarica di tutti i rifiuti idonei al riciclaggio o ad altro recupero, tranne i rifiuti per cui lo smaltimento in discarica rappresenta il miglior risultato ambientale che verranno elencati non esaustivamente tramite futuro D.M.. Ma, il nuovo art. 6 dispone l’immediato divieto di conferimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, senza alcun rimando al precedente articolo o ad un termine temporale per l’applicabilità.
la nota (*) relativi ai limiti di PCDD/PCDF di cui alle tabelle 3; 5-bis, 6-bis dell’Allegato 4, fanno riferimento ai fattori di equivalenza “di cui alla tabella 1 dell’Allegato P”. Nel decreto 121/2020 non è presente alcun Allegato P
il d. Lgs 116/2020 ha portato diverse modifiche al d. Lgs 152/2006, tra le quali la sostituzione dell’intero allegato D. Il nuovo testo dell’allegato D presenta numerosi disallineamenti rispetto all’Elenco europeo dei rifiuti previsto dalle dirette fonti comunitarie, ossia dalla decisione 2000/532/UE. Questo comporta problemi in merito alla catalogazione dei rifiuti ad esempio per l’attività di esportazione/importazione.
Insomma grandi problemi a cui qualche regione sta portando rimedio con l’emanazione di ordinanze ai sensi dell’art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
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