è stato pubblicato il DECRETO 28 marzo 2018 , n. 69 che regolamenta la cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il provvedimento entra in vigore il 03/07/2018
Il decreto si applica a:
1. Il presente regolamento stabilisce i criteri specifici in presenza dei quali il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
2. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al conglomerato bituminoso qualificato come sottoprodotto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184 -bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto sono i seguenti:
1. Ai fini dell’articolo 1 e ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il conglomerato bituminoso cessa di essere qualificato come rifiuto ed è qualificato granulato di conglomerato bituminoso se soddisfa tutti i seguenti criteri:
a) è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
b) risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
c) risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.
Qui il decreto DM 2018 69
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