Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato la check-list per chiedere la valutazione preliminare di modifiche che migliorano il rendimento ambientale di progetti soggetti a valutazione di impatto ambientale per individuare il procedimento da applicare.
L’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui all’articolo 6, comma 7, lettera
d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui all’articolo 6, commi 6 o 7.
Col decreto direttoriale in parola è stata predisposta una prima lista di controllo applicabile a tutti i progetti sottoposti a Via o “screening” (allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del d. Lgs 152/2006).
Il decreto si può scaricare qui DVA-DEC-2017-0000239