Le censure difensive si appuntano sull’attribuzione della condotta all’imputato in quanto non sarebbe soggetto responsabile del deposito, non essendo a lui imputabile lo smaltimento e non potendosi richiamare i principi stabiliti in tema di responsabilità per smaltimento di rifiuti del curatore del fallimento, ed essendo, poi, la condotta scriminata da forza maggiore.
in presenza di una causa di scioglimento (art. 2484 cod. civ.), il liquidatore è nominato dall’assemblea (art. 2487 cod. civ.), o dal Tribunale (art. 2487 comma 2 cod. civ.), ed è il soggetto cui spetta l’amministrazione sociale, a cui è affidata la gestione dell’impresa in vista della procedura di liquidazione dell’attivo e, in tale, ambito, egli è equiparato a tutti gli effetti all’amministratore di diritto che gestisce l’impresa; egli è il legale rappresentante e colui che agisce in nome e per conto in forza dei poteri a lui conferiti dalla legge o dall’assemblea (art. 2487 comma 1 cod. civ.). Il liquidatore è un amministratore che prosegue l’attività sociale, sebbene ai limitati fini della liquidazione del patrimonio sociale (art. 2489 cod. civ.), e su di esso gravano i medesimi diritti e doveri gravanti e responsabilità degli amministratori (art. 2489 comma 2 cod. civ.).
il reato di deposito incontrollato, sul rilievo che il reato de quo è integrato in presenza di un’attività di stoccaggio di materiali costituiti da rifiuti ab origine (pasta di legno contenuta nei reflui) e scarti da corteccia e legno che avevano assunto la qualifica di rifiuto perché trascorso l’anno in assenza di smaltimento.
Il reato di deposito incontrollato, è integrato dal mancato rispetto delle condizioni dettate per la sua qualificazione come temporaneo, ha natura permanente, perchè la condotta riguarda un’ipotesi di deposito “controllabile” cui segue l’omessa rimozione nei tempi e nei modi previsti dall’art. 183, comma primo, lett. bb), D.Lgs. n. 152 del 2006, la cui antigiuridicità cessa con lo smaltimento, il recupero o l’eventuale sequestro (Sez. 3, n. 7386 del 19/11/2014, Cusini, Rv. 262410 – 01; Sez. 3, n. 28890 del 24/03/2011, Trapletti, non mass., Sez. 3, n. 11802 del 29/01/2009, Berardi, Rv 243402 secondo cui il reato di deposito incontrollato di rifiuti si configura ogniqualvolta si accerti un’attività di stoccaggio e smaltimento di materiali, costituiti anche in parte da rifiuti, abusivamente ammassati).
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