• DEPOSITO TEMPORANEO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE COME RIFIUTI

    Il d.P.R. n° 120/2017 all’art. 23, detta una disciplina speciale per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (CER 17.05.03* e CER 17.05.04). In attuazione di quanto previsto alla lettera a-bis) del comma 1 dell’art. 8 D.L. 133/2014 – ad integrazione di quanto disposto dall’art. 183, comma 1, lettera bb) d. Lgs. n° 152/06 che disciplina il deposito temporaneo – vengono indicati specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo. Si prevede, infatti, che per le terre e rocce da scavo qualificate con i codici dell’elenco europeo dei rifiuti 17.05.04 o 17.05.03* il deposito temporaneo si effettua, attraverso il raggruppamento e il deposito preliminare alla raccolta realizzati presso il sito di produzione, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a) le terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti contenenti inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004 sono depositate nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e sono gestite conformemente al predetto regolamento;

    b) le terre e rocce da scavo sono raccolte e avviate a operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative: 1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; 2) quando il quantitativo in deposito raggiunga complessivamente i 4000 metri cubi, di cui non oltre 800 metri cubi di rifiuti classificati come pericolosi. In ogni caso il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

    c) il deposito è effettuato nel rispetto delle relative norme tecniche;

    d) nel caso di rifiuti pericolosi, il deposito è realizzato nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute e in maniera tale da evitare la contaminazione delle matrici ambientali, garantendo in particolare un idoneo isolamento dal suolo, nonché la protezione dall’azione del vento e dalle acque meteoriche, anche con il convogliamento delle acque stesse

    Dunque, rispetto alla disciplina generale sul deposito temporaneo, sono stati decisamente aumentati i quantitativi di rifiuti ammessi in deposito nella opzione (2); dai complessivi 30 metri cubi di rifiuti di cui massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi previsti dall’art. 183 d. Lgs. n° 152/06 (che valgono per tutti i rifiuti), la disposizione dettata dal d.P.R. 120/2017 prevede per le terre e rocce da scavo, qualificate come rifiuti, la possibilità di restare in deposito temporaneo per un anno con un quantitativo complessivo di 4000 metri cubi, di cui massimo 800 metri cubi di rifiuti pericolosi.

    Nella disposizione in esame non troviamo, poi, riprodotta la condizione per cui il deposito temporaneo debba essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti. Tuttavia, poiché l’art. 23 del d.P.R. n° 120/2017 è relativo esclusivamente alle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, sarebbe risultato pleonastico inserire tale riferimento delle categorie omogenee. Al riguardo va precisato, peraltro, che – in ossequio al divieto di miscelazione ex art. 187 d. Lgs. n° 152/06 – le terre e rocce da scavo classificate con i distinti codici CER per le ipotesi di rifiuti pericolosi e non pericolosi devono essere comunque tenute in deposito temporaneo in modo distinto tra loro.

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