Secondo i Giudici:
… Quanto all’eccepita sussistenza di un deposito temporaneo, in luogo del deposito incontrollato ritenuto dalla sentenza, è sufficiente rilevare che trattandosi di rifiuti provenienti da demolizioni il deposito temporaneo presuppone che il loro raggruppamento effettuato prima della raccolta avvenga nello stesso luogo in cui sono prodotti (Sez. 3, n. 38676 del 20/05/2014 – dep. 23/09/2014, Rodolfi, Rv. 260384; Sez. 3, n. 17184 del 14/10/2015 – dep. 27/04/2016, Coppo, Rv. 266753), circostanza questa esclusa dallo stesso ricorrente che fa leva perciò sul collegamento funzionale dell’area con il luogo di produzione, da ritenersi all’evidenza insussistente. Ad integrare la nozione di collegamento funzionale infatti concorre non soltanto dal punto di vista spaziale la contiguità dell’area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, negata radicalmente dal Tribunale, ma altresì la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell’assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata.
In ogni caso i rifiuti erano accatastati alla rinfusa, il che esclude di per sé la regolarità del deposito temporaneo che ne presuppone il raggruppamento per categorie omogenee (Sez. 3, n. 11258 del 11/02/2010 – dep. 24/03/2010, Chirizzi, Rv. 246459), fermo restando che l’onere della prova, nella specie rimasto inevaso, in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti imposti dall’art. 183 del D. Lgs. n. 152 del 2006 grava sul produttore dei rifiuti, in considerazione della natura eccezionale e derogatoria del deposito temporaneo rispetto alla disciplina ordinaria (Sez. 3, n. 23497 del 17/04/2014 – 05/06/2014, Lobina. Rv. 261507. …
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