Secondo i giudici del TAR
Anche il Consiglio di Stato si è di recente espresso in termini non dissimili, affermando: “La posizione di favore con la quale il legislatore nazionale considera gli impianti di smaltimento, implica l’introduzione dell’automatismo fra approvazione del progetto e variante urbanistica, a patto che ne esistano i presupposti e le condizioni: in questo senso il decreto Ronchi consente che il progetto approvato esplichi efficacia di variante, qualora necessitata dalla diversa destinazione dell’area secondo lo strumento urbanistico vigente e il codice dell’ambiente agevola gli impianti di smaltimento e recupero allorché compatibili con le caratteristiche delle aree. Peraltro, l’interesse sotteso alla realizzazione degli impianti di smaltimento sia pure connotato dall’inerenza ad interessi propri della collettività non è dotato di assolutezza tale da escluderne il bilanciamento con altri interessi pure di rilevanza generale quale l’assetto del territorio urbano e le scelte programmatorie dell’amministrazione.”
Ora, nel caso di specie, il parere negativo comunale, al quale la Provincia ha fatto riferimento, non si è limitato a richiamare il dato formale della diversa classificazione urbanistica dell’area, ma ha evidenziato tutta una serie di elementi di fatto (la vocazione agricola dell’area, l’esistenza di aziende zootecniche, la coltivazione di colture pregiate nel sito, l’inadeguatezza del sistema viario al trasporto pesante, la vicinanza del complesso architettonico del Castellaccio di Monteroni, di prossima trasformazione in un polo culturale e scientifico di rilievo internazionale, ecc.) ostativi alla autorizzazione nell’area dell’impianto in questione. Nel rinviare a tale parere, la Provincia ha mostrato di condividere tali motivate valutazioni e di non volersene discostare. Non si ravvisa pertanto il dedotto vizio di difetto di motivazione.
La sentenza può essere scaricata qui TAR Lazio 2012 7725