Il gestore di una barriera idraulica risponde di disastro ambientale colposo (434 e 449 c.p.) qualora sia provato che la contaminazione di un’area posta a valle idrogeologica costituisce conseguenza diretta dell’insufficiente funzionamento delle misure di messa in sicurezza di emergenza, tale da non aver impedito la migrazione delle sostanze inquinanti presenti nei terreni dello stabilimento industriale verso i recettori sensibili.
Perché possa dirsi integrata la fattispecie del disastro ambientale colposo (434 e 449 c.p.), è richiesta una compromissione particolarmente intensa – e dunque straordinaria – delle matrici ambientali, che abbia caratteristiche di allarmante diffusività nonché l’attitudine a produrre danni rilevanti all’ambiente, per l’estensione nel tempo e/o nello spazio della contaminazione e per la complessità del fenomeno, tale da comportare conseguenze che, quand’anche non irreversibili, possano essere sanate con operazioni di bonifica difficili, costose e durature.
La posizione di garanzia rivestita dal gestore di un sistema di messa in sicurezza di emergenza delle acque di falda, comporta per questo il dovere di assicurare la completa tenuta idraulica della barriera, impedendo, con ogni mezzo, la diffusione extra sito dei contaminanti traportati dalle acque sotterranee verso ulteriori matrici ambientali.
Tribunale di Sassari – ufficio gup, 13 gennaio 2017, n. 932/16. Est. Spanu (cfr Ambiente & Sicurezza, aprile 2018)
If you enjoyed this article please consider sharing it!
Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
70122 BARI (BA)
info@laricchiuta.it