Secondo i Giudici del TAR:
ritiene il Collegio di potere comunque richiamare il costante orientamento giurisprudenziale, per cui l’obbligo di motivazione, che grava sull’amministrazione nei procedimenti a istanza di parte, non impone, ai fini della legittimità del definitivo diniego la puntuale e analitica confutazione delle argomentazioni svolte dal richiedente, essendo sufficiente la motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno del provvedimento finale e dovendosi solo ritenere precluso alla P.A. fondare il provvedimento medesimo su ragioni del tutto nuove, non enucleabili dalla comunicazione ex art. 10 – bis della legge n. 241 del 1990 (Tar Lazio II quater n. 6501 del 2013).
La sentenza può essere scaricata qui TAR Lazio 2015 13778
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