• disastro ambientale innominato, art. 434

    Si discute del reato che avrebbe commesso l’amministratore delegato alla guida dell’ENEL nel periodo dal 23/09/1996 al 23/05/2002 !

    Oggi definitivamente assolto.

     

    Secondo i Giudici:

    •  … non tutte le ipotesi di disastro previste dal codice penale nell’ambito dei delitti contro l’incolumità pubblica si caratterizzano per l’esistenza di un macroevento di manifestazione esteriore immediata, potendo anche consistere in fenomeni persistenti ma impercettibili di durata pluriennale. Ne consegue che, alla fattispecie prevista dall’art. 434 cod. pen., possono essere ricondotti «non soltanto gli eventi disastrosi di grande immediata evidenza […] che si verificano magari in un arco di tempo ristretto, ma anche quegli eventi non immediatamente percepibili, che possono realizzarsi in un arco di tempo anche molto prolungato, che pure producano quella compromissione imponente delle caratteristiche di sicurezza, di tutela della salute e di altri valori della persona e della collettività che consentono di affermare l’esistenza di una lesione della pubblica incolumità […]»…
    • … non è possibile limitare l’applicazione dell’art. 434 cod. pen. ai soli fenomeni naturalistici macroscopici, visivamente percepibili, nella direzione ermeneutica prefigurata dalla sentenza impugnata, che escludeva erroneamente tutti i fenomeni distruttivi prodotti da emissioni tossiche che, come nel caso di specie, alterano negativamente e continuativamente l’ambiente circostante allo stabilimento industriale e la qualità dell’ecosistema, determinando imponenti processi di deterioramento di lunga durata delle condizioni di vivibilità umana.
      In questo contesto sistematico, priva di rilievo appare la circostanza che, nel corso degli anni, il legislatore italiano interveniva ripetutamente per sanare la situazione di inquinamento ambientale causata dalla Centrale termoelettrica di Porto Tolle, adeguando ex post i livelli delle emissioni tossiche prodotte dallo stabilimento in questione alla situazione di degrado ambientale – come detto incontroverso e non contestato dagli imputati – venutasi a creare nell’area del Delta del Po rodigino. ..

     

    Qui la sentenza Cassazione penale 2018 2209

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