Il gestore di una discarica è stato condannato per “non aveva osservato l’obbligo di cui al punto 2.10, quinto capoverso, dell’allegato n. 1 del d.lgs. n. 36 del 2003, che impone la copertura giornaliera dei rifiuti con strato di materiale protettivo”.
I Giudici confermano la condanna e precisano:
GESTORE DELLA DISCARICA: il d.lgs. n. 36 del 2003, art. 2, comma 1, lett. o), definisce come “gestore della discarica”, «il soggetto responsabile di una qualsiasi delle fasi di gestione di una discarica, che vanno dalla realizzazione e gestione della discarica fino al termine della gestione post-operativa compresa», ricomprendendo in tale categoria sia il titolare dell’autorizzazione, sia i soggetti che partecipano in concreto a una o più fasi della gestione.
COPERTURA RIFIUTI: il d.lgs. n. 36 del 2003, ai fini de la sussistenza degli obblighi in capo ai soggetti responsabili della discarica, non esclude, da tali adempimenti, eventuali vagli posti a valle di un impianto di triturazione; anzi, al punto 2.10 dell’allegato 1, prevede espressamente che i rifiuti che possano emanare miasmi, debbano essere «al più presto» ricoperti con materiale idoneo e vi debba essere un’adeguata copertura giornaliera.
Qui la sentenza Cassazione penale 2019 8684
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