Secondo i Giudici del TAR
come ricordato dalla difesa di parte resistente, il precitato Regolamento (CE) n. 1881 / 2006 all’articolo 3 espressamente vieta la miscelazione di prodotti alimentari conformi con prodotti alimentari non conformi.
La diluizione è, dunque, una prassi non ammessa; i prodotti alimentari con tenore di contaminante superiore al limite normativamente fissato non possono in alcun modo essere destinati all’uso umano, nemmeno come ingredienti di altri prodotti lavorati.
Qui la Sentenza TAR Trieste 2018 52
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