Arriva il primo chiarimento (barzellette italiane!) ed ecco un estratto della nota minesteriale
“La possibilità di gestire un residuo quale sottoprodotto e non come rifiuto, dunque, non dipende in alcun modo, né in positivo né in negativo, dalla esistenza della documentazione
probatoria prevista nel decreto né – tantomeno – dalla iscrizione nell’elenco istituito presso le Camere di commercio ai sensi dell’art. 4, comma 3, e dell’art. 10, comma 1, del medesimo, che peraltro rappresenta certamente un’opportunità per produttori e utilizzatori del sottoprodotto che intendano avvalersi delle suddette modalità “con cui provare” la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma.”
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Studio Associato Prof. Laricchiuta , Prof.ssa Lopane
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